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HANNO PROVATO AD IMITARE L’ ELETTROSMOG TEX !!!
Imitato male, molto
male.
ANALISI DEI TESSUTI SCHERMATI
ELETTROSMOG TEX E SWISS SHIELD
Da un’ analisi comparata dei tessuti
schermanti Elettrosmog Tex di produzione
della scrivente Azienda con lo Swiss shield, della ditta Spoerry di Flums
(Svizzera), emergono alcune
considerazioni che ritengo opportuno rendere pubbliche.
La prima considerazione è tecnica e riguarda la costruzione, le prestazioni ed i
prezzi.
La seconda e brevettuale.
1 – ANALISI TECNICA DEI TESSUTI, DELLE
PRESTAZIONI SCHERMANTI,
DELLA DURATA DEI MATERIALI E DEI COSTI:
ELETTROSMOG-TEX le prestazioni:
notate come le prestazioni aumentano all' aumento della frequenza

SWISS SHIELD le prestazioni:
notate come le prestazioni diminuiscono all' aumento della frequenza

ELETTROSMOG TEX MULTIFIBRE
foto al microscopio
L’ inserimento di molteplici
filamenti inossidabili nel tessuto ELETTROSMOG TEX
permette
una lunga vita al prodotto

SWISS SHIELD MONOFIBRA foto al microscopio
l’ uso di un solo filamento
ossidabile fa sì che, se questo dovesse spezzarsi durante
l’ uso o
il lavaggio, le capacità schermanti diminuirebbero drasticamente.

COSTI
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ELETTROSMOG TEX 45 EURO + IVA/MQ
TRAMA E ORDITO DI 0,7 mm
MULTIFILAMENTI INOSSIDABILE
GARANZIA : 14 ANNI
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SWISS SHIELD EVOLUTION MONOFILAMENTO
OSSIDABILE
TRAMA E ORDITO DI 1,4 mm 42,44 EURO +
IVA/MQ
SWISS SHIELD NATURELL MONOFILAMENTO
OSSIDABILE
TRAMA E ORDITO DI 0,7 mm 48,69 EURO +
IVA/MQ
GARANZIA DI LEGGE: 2 ANNI
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In sintesi il prodotto denominato Swiss
Shield, oltre a violare palesemente i brevetti antecedenti dell’Elettrosmog
Tex, ha le seguenti caratteristiche che lo rendono inferiore, sia
tecnicamente, sia qualitativamente:
- Swiss Shield ha un rendimento di
protezione elettromagnetica inferiore all’Elettrosmog Tex
specialmente alle alte frequenze.
- Swiss Shield è composto da un solo
filamento metallico soggetto ad ossidazione e rottura ed ha, per
questi motivi, una inferiore durata nel tempo.
- Swiss Shield, essendo conduttivo,
deve essere messo a terra nonostante le dichiarazioni fuorvianti del
produttore.
- Swiss Shield costa di più, protegge di
meno, dura meno nel tempo, ha una garanzia di soli 2 anni.
2 - QUESTIONE BREVETTUALE
Lo scrivente è titolare di 2 brevetti (26.05.1995
e 04.06.2002),
in virtù dei quali ha diffidato la Spoerry, che costruisce il prodotto
Swissshield (brevetto del 1997), dal continuare la vendita e la
distribuzione, quantomeno in Italia
ED IN SVIZZERA, del tessuto in questione,
attualmente distribuito tramite la Ditta Naturalia Bau di Merano (Bz).
Ecco la lettera dello Studio Legale che diffida la Spoerry,
riservandosi l’azione legale
N.B. (la Schneider Feldmann
è l’agenzia che si occupa dei brevetti della Spoerry)
Il brevetto della Spoerry,
come da descrizione dell’ inventore Sig Fritz Blum :
Application Number: 08/885441
Publication Date: 03/07/2000
Filing Date: 06/30/1997
parla espressamente di
filato conduttivo, per cui è una Gabbia di Faraday che deve
assolutamente essere messa a terra, non solo per garantirne il
potere schermante ed evitarne la saturazione, ma anche per ottemperare alle disposizioni delle
leggi internazionali (collegamento
imposto dalla norma vigente D.P.R. 547/55,
Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008
, norma
CEI 64-8/4) che obbligano a mettere a terra, per motivi di
sicurezza, qualsiasi componente metallico, conduttore di elettricità.
ESTRATTO DAL TESTO DEPOSITATO
DAL SIG. de Cavi :
I tessuti secondo
l'invenzione offrono eccezionale protezione alla propagazione
dell'energia elettromagnetica grazie al fatto che la schermatura avviene
per riflettanza delle onde elettromagnetiche e non per "effetto
Faraday" come nei tessuti descritti nello stato dell'arte, quindi
nella funzione di schermatura non necessitano di messa a terra
del sistema e non sono conduttivi.
COME PUO' LA SPOERRY
DICHIARARE CHE LO SWISS-SHIELD NON HA BISOGNO DI MESSA A TERRA ?
IGNORANZA DELLE LEGGI DELLA
FISICA O BUGIA ? O ambedue?
O violazione dei brevetti del
Sig. Francesco de Cavi sia perchè costruiscono tende e vestiario
schermante, sia perchè dichiarano che non va messo a terra ?
N.B.
La pubblicità comparativa, che è
permessa in Italia dal 2000 e che può essere utilizzata per vantare la
superiorità di un prodotto o di un servizio rispetto ad altri analoghi,
è sottoposta alle seguenti regole:
• il confronto pubblicitario può avvenire soltanto fra beni o servizi
che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi;
• il confronto deve riguardare caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, senza
causare discredito o denigrazione dei concorrenti; il requisito della
verificabilità “si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
siano suscettibili di dimostrazione”
Questa
pagina dimostra con documentazione inoppugnabile quanto è stato
affermato (N.D.R)
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